Art. 1.
(Finalità).

      1. In coerenza con gli obblighi internazionali per la limitazione e la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, per l'impiego pacifico, la responsabilità e la sicurezza nella produzione di energia nucleare, e con gli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sulla politica energetica, la presente legge favorisce e incentiva l'uso e la produzione razionale di energia sostenibile, definita ai sensi del comma 2, e di materie prime energetiche, in modo da realizzare azioni dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia, all'uso e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione e al ricorso all'energia nucleare.
      2. Per «produzione razionale di energia sostenibile» si intende quella che si avvale di tecnologie consolidate e sperimentate, utilizzate in modo proporzionale alle loro potenzialità anche per la tutela dell'ambiente e la sicurezza di erogazione energetica e in modo inversamente proporzionale ai rispettivi costi di investimento, per assicurare sicurezza e competitività di approvvigionamento mediante un utilizzo combinato delle fonti energetiche sostenibile, efficiente e diversificato. Gli interventi finalizzati alla produzione razionale di energia sostenibile devono tenere conto e, ove possibile, prevenire i rischi segnalati dalle analisi scientifiche e tecnologiche, adottando le opportune strategie per favorire l'accettazione degli impianti da parte dell'opinione pubblica e per favorire l'accesso alle informazioni, la trasparenza

 

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e la partecipazione ai processi decisionali, anche al fine di impedire il diffondersi di preoccupazioni nei confronti delle fonti di energia prescelte, non giustificate dall'esistenza di un pericolo.